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Crisi d’impresa: cosa dice la legge?

In cosa consiste la crisi d’impresa e quali sono gli strumenti per difendere la nostra azienda?

 

Cosa dice la legge?
La definitiva entrata in vigore del nuovo Codice sulla crisi d’impresa (d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019) affiancherà per la prima volta alla definizione statica di insolvenza (già stato d’insolvenza nella vecchia legge fallimentare) quella dinamica di crisi d’impresa. Tuttavia, bisognerebbe più correttamente parlare di situazione di crisi d’impresa, per poter dare la definizione di un evento non associato ad un preciso istante temporale, ma ad un intervallo di tempo indefinito e protratto. Lo stato di crisi, infatti, viene definito dall’art. 2 comma 1 lett. c) della legge delega (legge 19 ottobre 2017, n.155 ) come probabilità di futura insolvenza.

Pertanto, il legislatore delegante ha volutamente differenziato lo stato di crisi dallo stato d’insolvenza, specificando come lo stato di crisi sia lo stadio antecedente l’insolvenza.  Un chiaro riferimento quindi, da parte del legislatore, ad una gestione basata sulla prevenzione dell’insolvenza, evento sì futuro per propria natura, ma anche incerto.

In concreto, quali saranno le conseguenze sulla gestione aziendale dell’entrata in vigore del nuovo Codice?

 

L’art.3 del decreto legislativo d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, (entrato parzialmente in vigore il 16 marzo di quest’anno) al titolo “Doveri del debitore” introduce un principio generale, valevole quindi per tutti gli imprenditori, sia individuali che collettivi:

Egli [l’imprenditore]deve adottareall’interno della sua organizzazione aziendale misure idonee a risolvere tempestivamente(e quindi, in via preventiva e sulla base di un idoneo sistema di segnalazione di anomalie ritenute rilevatrici di iniziali situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale) la situazione di crisi d’impresa.

Inoltre..

Egli dovrà anche attivarsi “senza indugio” alle prime avvisaglie di crisi, per farvi fronte attraverso le “iniziative necessarie”, con l’obiettivo di una sua rapida risoluzione.

Al secondo comma, il principio generale viene inoltre rafforzato, con significativo aggravio di responsabilità patrimoniale per i destinatari, dall’espressione: l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative (prima che la situazione diventi insostenibile).

L’articolo 2086 del codice civile, pienamente entrato in vigore, impone a tutti gli imprenditori commerciali che operano in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Quindi? Cosa dovranno fare gli amministratori delle società commerciali per non incorrere in rischi di responsabilità future?